1. Per favorire l'accesso all'abitazione, la presente legge disciplina, in particolare, le forme di locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionato o commisurato alla retribuzione, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
1. La locazione a canone speciale è riservata a persone o a nuclei familiari il cui reddito annuo personale o complessivo, in caso di nuclei familiari, con le eventuali detrazioni stabilite dalla regione, è superiore a quello massimo previsto per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo massimo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano gli alloggi, che può differenziare tale importo in funzione della tensione abitativa esistente nei diversi comuni e del relativo andamento del mercato delle locazioni nonché in funzione dell'appartenenza dei conduttori a particolari categorie, quali giovani coppie, anziani, persone singole, operai e impiegati di particolari categorie.
2. I programmi di cui al capo III possono prevedere l'accesso alla locazione a canone commisurato alla retribuzione
1. Il contratto di locazione a canone speciale deve essere registrato. Il locatore, per fruire dei benefìci previsti dalla presente legge e della procedura semplificata di sfratto, è tenuto a indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari, gli estremi della convenzione o del programma nonché gli estremi della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, non si applicano alla locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionato o commisurato alla retribuzione, disciplinata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia».
1. Ogni eventuale pattuizione in violazione della presente legge e, in particolare, della disciplina convenzionale di
1. Gli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previste a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi, sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
2. Il reddito derivante dai canoni di locazione percepiti in attuazione della presente legge è calcolato secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; il canone annuo, al fine della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro, è assunto nella misura minima del 70 per cento.
3. I corrispettivi dovuti agli ufficiali roganti per gli atti previsti dalla presente legge ai sensi delle disposizioni vigenti in materia sono ridotti alla metà.
1. Le forme di locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionato o commisurato alla retribuzione, sono utilizzate solo nei casi previsti e disciplinati dai capi II e III.
1. Le imprese di costruzione e i loro consorzi, le cooperative di abitazione e i loro consorzi, di seguito denominati «operatore», associati o meno con soggetti operanti nei settori del credito, dell'investimento finanziario o delle assicurazioni, possono promuovere programmi per la costruzione o il recupero di alloggi da dare in locazione, come prima abitazione, ai soggetti di cui all'articolo 2, a canone convenzionato.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 è condizionata alla stipula tra l'operatore e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione, la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari; il contenuto necessario della convenzione è definito dall'articolo 9. La convenzione costituisce condizione essenziale per l'applicazione del regime speciale, ivi compresi i benefìci di ordine fiscale, disciplinato dalla presente legge.
1. I programmi di cui all'articolo 7 sono attuati su immobili, terreni o fabbricati, di proprietà dell'operatore o allo stesso eventualmente concessi in diritto di superficie anche dai comuni, per una durata non inferiore a trenta e non superiore a quaranta anni, definita in relazione all'entità dell'investimento. I comuni individuano il
1. L'operatore e il comune, sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dal programma, devono sottoscrivere specifica convenzione contenente i seguenti elementi essenziali ai fini della sua validità:
a) l'impegno dell'operatore di realizzare o di recuperare gli alloggi convenzionati in modo tale che, in ciascun fabbricato, siano presenti unità aventi diversa superficie complessiva comunque non superiore a 100 metri quadrati;
b) l'impegno dell'operatore a dare in locazione tutti gli alloggi realizzati o recuperati a soggetti che si trovano nella situazione di cui all'articolo 2, alle condizioni previste dalla presente legge e dalla convenzione, che definisce anche i criteri selettivi in presenza di richieste concorrenti;
c) l'impegno dell'operatore a provvedere, sino alla scadenza del termine di efficacia della convenzione, alla manutenzione, nei limiti fissati dal primo comma dell'articolo 1576 del codice civile e alla gestione degli alloggi convenzionati e dell'immobile in cui essi si trovano;
d) l'impegno dell'operatore a trasferire tutte le obbligazioni convenzionali ai propri aventi causa, ferma restando, in caso di mancato trasferimento, la sua responsabilità verso il comune e verso i conduttori;
e) l'eventuale impegno dell'operatore a realizzare, a proprie cure e spese, opere di urbanizzazione, secondo un progetto definitivo preventivamente approvato dal comune, con adeguate garanzie;
f) la definizione e, se del caso, la disciplina dei benefìci riconosciuti dal comune all'operatore quanto alle eventuali varianti di piano regolatore generale, alla riduzione o all'esclusione del contributo concessorio e alla riduzione dell'ICI;
g) l'impegno dell'operatore di procedere alle verifiche di cui all'articolo 2, dando comunicazione scritta del relativo esito al comune;
h) l'impegno dell'operatore di dare notizia scritta al comune della finita locazione e della liberazione di ogni alloggio convenzionato, entro un mese dal verificarsi di tali eventi;
i) l'indicazione e la disciplina dei casi in cui l'eventuale morosità del conduttore comporta, previa verifica e asseverazione del competente servizio comunale, la risoluzione di diritto del rapporto di locazione, con l'effetto di cui al comma 3 dell'articolo 2;
l) le sanzioni per le eventuali inadempienze dell'operatore;
m) il termine, non inferiore a venti anni o alla durata del diritto di superficie, di efficacia della convenzione.
1. Gli alloggi recuperati o realizzati in attuazione dei programmi di cui al presente capo devono essere dati in locazione ai soggetti di cui all'articolo 2, per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali, sino alla scadenza del termine di efficacia della convenzione; i rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero in presenza di mutamenti del reddito o delle esigenze abitative del conduttore stesso.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 devono essere dati in locazione a un canone annuo non eccedente il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato, determinato in base al costo unitario dei metri quadrati di superficie complessiva dell'alloggio stesso, stabilito dalla regione per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata o per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico della regione. Il suddetto costo unitario è incrementato
1. La scelta del conduttore è libera; in presenza di più richieste, il locatore opera la selezione attenendosi ai criteri fissati nella convenzione, che prevede, per il caso di mancato rispetto di tali criteri, la penale che il locatore deve pagare al soggetto che avrebbe avuto diritto alla locazione.
2. Il comune pubblica, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco completo aggiornato degli alloggi dati, nell'anno precedente, o da dare, nell'anno in corso, in locazione a canone convenzionato, con l'indicazione del locatore cui possono essere indirizzate le richieste di locazione degli alloggi liberi. La pubblicazione avviene mediante affissione all'albo pretorio del comune e della circoscrizione interessata, con avviso dell'affissione da pubblicare
1. Per la determinazione del canone e del valore convenzionale dell'alloggio, si fa riferimento alla superficie complessiva calcolata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
1. Le imprese industriali e commerciali nonché quelle erogatrici di servizi, che, nell'anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto,
1. I programmi di cui all'articolo 13 devono contenere, oltre al piano economico-finanziario dell'operazione di costruzione, di recupero o di acquisizione degli alloggi:
a) l'impegno dell'imprenditore di realizzare o di recuperare o di acquistare alloggi costituenti unità abitative possibilmente di diversa superficie complessiva e, comunque, di superficie complessiva non superiore a 100 metri quadrati, calcolati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994;
b) l'impegno dell'imprenditore a dare in locazione tutti gli alloggi realizzati o recuperati o acquistati a operai e impiegati dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 13, alle condizioni previste dalla presente legge;
c) l'impegno dell'imprenditore a provvedere, sino alla scadenza del termine di vincolo alla locazione, alla manutenzione, nei limiti fissati dal primo comma dell'articolo 1576 del codice civile, e alla gestione, diretta o indiretta, degli alloggi vincolati alla locazione;
d) l'impegno dell'imprenditore a trasferire tutte le obbligazioni assunte con il
e) l'indicazione dei benefìci richiesti dall'imprenditore, con espressa indicazione se il mancato ottenimento degli stessi comporti il venire meno del vincolo alla locazione;
f) l'impegno dell'imprenditore di procedere alle verifiche di cui all'articolo 2, dando comunicazione scritta del relativo esito al comune e alle rappresentanze sindacali presenti nell'azienda;
g) l'impegno dell'operatore di dare notizia scritta al comune e alle rappresentanze sindacali di cui alla lettera f) della finita locazione e della liberazione di ogni alloggio, entro un mese dal verificarsi di tali eventi;
h) l'indicazione e la disciplina dei casi in cui l'eventuale morosità del conduttore comporta, previa verifica e asseverazione del competente servizio comunale, la risoluzione di diritto del rapporto di locazione con l'effetto di cui al comma 3 dell'articolo 2;
i) le sanzioni cui l'imprenditore è assoggettato per le eventuali inadempienze agli impegni assunti;
l) il termine, non inferiore a dieci anni, della destinazione vincolata degli alloggi;
m) la definizione dei criteri di assegnazione degli alloggi in locazione nonché le eventuali riserve o preferenze, con le relative motivazioni.
2. Il programma deve essere depositato dall'imprenditore, in copia conforme all'originale, che resta presso l'impresa, a libera visione dei dipendenti, presso il comune nel cui territorio l'impresa ha la propria sede e presso il comune nel cui territorio sono da realizzare gli alloggi, e consegnato, in copia, alle rappresentanze
1. Gli alloggi realizzati, recuperati o acquistati dall'impresa, in attuazione dei programmi di cui al presente capo, devono essere dati in locazione ai soggetti di cui all'articolo 13 per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali, sino alla scadenza del vincolo alla locazione; tali rinnovi, fatti salvi i casi di risoluzione di diritto, possono essere esclusi solo qualora il rapporto di lavoro sia venuto meno ovvero in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero in presenza di mutamenti del reddito o delle esigenze abitative del conduttore stesso e del suo nucleo familiare.
2. Il rapporto di locazione è risolto di diritto, oltre che nei casi di cui all'articolo 2, qualora il rapporto di lavoro venga meno. Se, però, la cessazione del rapporto di lavoro avviene per causa diversa dalle dimissioni del dipendente, l'effetto della risoluzione si produce dal 1o marzo del secondo anno successivo alla data della cessazione stessa, anziché nel termine di cui al comma 3 del citato articolo 2. In caso di dimissioni, l'effetto si produce al novantesimo giorno successivo alla presentazione delle dimissioni.
1. Il canone di locazione è stabilito dalle parti, ma non può eccedere la quota del 15 per cento della retribuzione netta mensile percepita dal dipendente conduttore, integrata dalla retribuzione eventualmente percepita dai suoi familiari conviventi. Il canone medesimo, previa autorizzazione scritta del dipendente, è trattenuto direttamente dall'impresa. La percentuale per il calcolo del canone è aumentata sino a un massimo del 25 per cento, qualora l'alloggio locato sia arredato o disponga di servizi comuni, quali quelli di pulizia, di cucina o di lavanderia.
2. Il canone di locazione è aggiornato, con cadenza annuale, con riferimento alle variazioni della retribuzione netta del conduttore integrata da quella dei suoi familiari conviventi, della quale il conduttore è tenuto a dare notizia al locatore. Il deposito cauzionale non può eccedere le due mensilità del canone e su di esso maturano gli interessi al tasso legale.
3. L'ottenimento di un alloggio in locazione a canone commisurato alla retribuzione non incide, sotto alcun profilo, sul trattamento economico del dipendente-conduttore, come definito dalla disciplina del rapporto di lavoro.
1. Per favorire l'attuazione dei programmi di cui al presente capo, i comuni possono disporre, per gli interventi di nuova costruzione o di recupero previsti dai programmi stessi, la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefìci in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore. Scaduto il termine di efficacia del vincolo
1. Le imprese di cui all'articolo 13 possono, al fine di promuovere e di attuare i programmi di cui al presente capo, costituire specifiche società o, comunque, associarsi con altre imprese che intendono perseguire il medesimo obiettivo; in tale caso, la soglia della consistenza dell'organico dell'azienda, fissata dal citato articolo 13, è formata dalla somma dei dipendenti delle imprese associate o socie della società dedicata all'attuazione del programma.
1. Gli enti locali, ivi comprese le aziende ospedaliere, possono, con proprio regolamento, disciplinare, in attuazione della presente legge e in deroga alle norme di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, forme di locazione speciale, a canone commisurato alla retribuzione, di alloggi già appartenenti o acquisiti al loro patrimonio da riservare ai propri dipendenti o ad alcune categorie degli stessi. In tale caso, i relativi investimenti fruiscono dei benefìci previsti dalla presente legge, in quanto applicabili.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 mediante le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e assegnate al Ministero delle infrastrutture, per essere destinate alle finalità di cui alla presente legge.